Le Libertarie Pisane 2018

Le Libertarie

La convention




Vai all'elenco di tutti gli articoli

Archive for January 2016

Ecco il testo finale della proposta di legge “Le Libertarie“, come presentata recentemente al parlamento.

___________________________________________________________________

Proposta di legge denominata “libertarie”

per la selezione dei candidati alla presidenza del consiglio

 

Art. I – Finalità e norme generali

1.     La presente legge regola le modalità con le quali gli elettori selezionano i candidati alla carica di presidente del consiglio e i candidati a subentrare al loro posto, supervisionano l’applicazione delle regole del processo di selezione, ap­pro­vano il programma elettorale e modificano le regole stesse.

2.     Le procedure, brevemente denominate “libertarie”, consistono di una sequenza di elezioni primarie regionali, seguite dalla convention dei delegati. Possono avvalersi delle libertarie i partiti politici, le coalizioni di partiti e gli elettori e candidati indipendenti.

3.     La scelta del candidato presidente del consiglio è detta “nomina”. Essa spetta alla convention.

4.     Può candidarsi alla nomina, o essere candidato alla nomina, chiunque possa ricoprire la carica di presi­dente del consiglio.

5.     Le libertarie offrono al presidente della repubblica uno strumento per consultare gli elettori sulla scelta della per­­sona a cui affidare l’incarico di formare il governo. Danno ai cittadini la possibilità di indicare al presidente della repubblica i propri candidati a presidente del consiglio. I partiti politici, le associazioni e i gruppi di cittadini, possono avvalersi delle libertarie per rafforzare l’indicazione al presidente della repubblica.

6.     Alla convention nazionale partecipano i delegati regionali. Si può candidare a delegato qualunque elettore residente nella regione che non ricopra cariche pubbliche o di partito.

7.     Ciascun candidato delegato si im­­­­pe­gna­ pubblicamente e con dovuto  anticipo, a sostenere, nei limiti stabiliti dalla presente legge, un can­di­da­to alla nomina.

8.     Le elezioni pri­­­­­ma­­rie regionali determinano il nu­me­ro di delegati che sostengono i candidati alla no­mi­na.

9.     Può votare alle elezioni primarie regionali qualunque cittadino resieda nella regione e sia in pos­ses­so della tes­­­sera elettorale e di un documento di identità.

10.  I candidati alla nomina possono ricevere donazioni unicamente da privati cittadini italiani. Ciascun dona­to­re può dare a un candidato alla nomina, in unica soluzione o più soluzioni, fino a un massimo di 1000 euro, durante l’arco temporale coperto dalle libertarie, i quattro mesi precedenti e i tre mesi successivi. Il donatore che supera il tetto massimo è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a venti volte l’ammontare in eccesso.

11.  Nel caso una o due camere siano sciolte anticipatamente, le elezioni politiche nazionali sono tenute nella prima domenica che segue il 63esimo giorno dallo scioglimento.

Art. II – Gli schieramenti

1.     A richiesta, i partiti rappresentati da un gruppo parlamentare alla Camera e/o al Senato possono usu­­fru­­ire di libertarie esclusive. In tal caso, sulla sche­da elet­to­rale delle elezioni primarie è presente un riquadro specifico dove gli elettori possono votare il can­di­da­to del partito.

2.     Anche le coalizioni di cui faccia parte almeno un partito rappresentato da un gruppo parlamentare alla Camera e/o al Senato hanno diritto a libertarie esclusive.

3.     Gli elettori e i candidati indipendenti, così come i partiti che non si avvalgono di libertarie esclusive, possono avvalersi di libertarie inclusive, relative a due poli civi­ci distinti. Ai fini della presente legge, tali schieramenti sono denominati per comodità “polo U”  e “polo C”. Le li­ber­ta­rie prevedono che siano gli stessi elet­to­ri, ed eventualmente i partiti che vi confluiscono, a iden­ti­fi­care poli­ti­ca­men­te i poli U e C.

4.     La presentazione delle candidature alla nomina dei poli U e C non richiede particolare for­maliz­zazione e non è soggetta a vincoli temporali o altre restrizioni. È compito e interesse di chi desidera candidarsi alla nomina, o can­­­di­da­re altri, far conoscere al pubblico la sua intenzione, nei modi che preferisce. Può includere il suo nome nel sito web delle libertarie messo a disposizione dal Mini­ste­ro dell’Interno.

Art. III – Il giro d’Italia

1.     L’insieme costituito dalle ele­zio­ni primarie regionali e dalla convention è detto anche “giro d’Italia”.

2.    Il giro d’Italia è previsto in tre versioni: standard, accelerata e semi-accelerata. Si applica la versione standard se la legislatura ha scadenza naturale. Si applica una delle altre due versioni in caso di scioglimento anticipato di una o due camere.

3.     Il giro standard consiste di sedici tappe, nelle quali si vota alle elezioni primarie regionali, più la con­ven­tion na­zionale. Le tappe sono separate l’una dall’altra da un arco temporale pari ad una set­ti­ma­na, con un’eventuale pausa di una settimana per natale, pasqua e ferragosto. La data della prima tappa è la prima domenica che cade almeno quat­­­tro anni e quattro mesi dopo le elezioni politiche nazionali.

4.     Nel caso una o due camere siano sciolte anticipatamente e lo scioglimento anticipato abbia luogo a meno di quattro anni e quattro mesi dalle elezioni politiche nazionali, si adotta la versione acce­le­ra­ta del giro d’Ita­lia, fatta di sette tappe e la con­ven­tion, senza interruzioni per festività. Si comincia la seconda domenica successiva allo scioglimento del­le camere, e si procede secondo la sequenza accelerata. Numerando le tappe della sequenza standard da i a xvi, la sequenza accelerata è

a)   i e ii

b)   ii e iv

c)   v e vi

d)   vii e viii

e)   ix e x

f)    xi, xii e xiii

g)   xiv, xv e xvi

Le convention del giro accelerato si riuniscono il nono, ottavo e settimo giorno prima delle elezioni politiche.

5.     Nel caso lo scioglimento anticipato abbia luogo a più di quattro anni e quattro mesi dalle elezioni politiche nazionali, il giro d’Italia è ottenuto combinando il giro standard, per la parte già svolta, con quello accelerato, per la parte ancora da svolgere. La seconda parte, convention inclusa, è anti­ci­pa­ta per raccordarsi alla prima, in modo che tra una tappa e la successiva passi una settimana.

Art. IV – Le prime libertarie

1.     La sequenza di tappe del giro stan­dard relativo alle prime libertari è la seguente:


i.      
Molise
ii.      
Basilicata
iii.      
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia
iv.      
Veneto
v.      
Calabria
vi.      
Puglia
vii.      
Marche
viii.      
Umbria e Abruzzo
ix.      
Liguria
x.      
Piemonte e Valle d’Aosta
xi.      
Lazio e Sardegna
xii.      
Campania
xiii.      
Toscana
xiv.      
Emilia-Romagna
xv.      
Sicilia
xvi.      
Lombardia

2.     Le convention nazionali si riuniscono quattro settimane dopo l’ultima tappa. I loro lavori durano quattro giorni.

3.     Il numero totale dei delegati dei poli U e C è 1409. Essi sono così ripartiti: Lombardia 223, Campania 141, Lazio 124, Sicilia 122, Veneto 112, Piemonte 105, Puglia 100, Emilia-Romagna 99, Toscana 87, Calabria 50, Sardegna 40, Liguria 39, Marche 37, Abruzzo 31, Friuli-Venezia Giulia 30, Trentino-Alto Adige 23, Umbria 20, Basilicata 15, Molise 8, Valle d’Aosta 3.

4.     La convention nazionale del polo U si riunisce a Pisa, quella del polo C a Verona.

5.     Le convention nazionali sono organizzate dai comuni che le ospitano.

6.     Le segreterie dei partiti che intendono avvalersi di libertarie esclusive ne danno comunicazione al Ministero dell’Interno entro il quarto anno e quarto mese dalle precedenti elezioni politiche, op­pu­re, nel caso di scioglimento anticipato delle camere, entro quattro giorni dallo stesso. In tale co­­mu­­­ni­­ca­­zione, specificano se intendono avvalersi delle libertarie esclusive come partiti o all’in­ter­no di una coalizione. Nel secondo caso comunicano un alias per identificare la coalizione sulla sche­da elet­to­rale.

7.     La presentazione delle candidature alla nomina dei partiti e/o coalizioni che usufruiscono di liber­ta­rie esclusive è soggetta a regole sta­­bilite autonomamente dagli stessi partiti e/o coalizioni. Le se­greterie dei partiti comunicano i nomi dei can­di­da­ti e/o le regole per la presentazione delle can­di­da­ture al Ministero del­l’In­ter­­­no con dovuto anticipo affinché vengano pubblicati sul sito delle libertarie.

8.     I numeri dei delegati regionali delle libertarie esclusive dei partiti e/o coalizioni, così come le loro distribuzioni regionali e le lo­ca­li­tà delle convention, sono stabiliti autonomamente dai partiti e/o coalizioni, e comu­ni­ca­­ti dalle loro segreterie con dovuto anticipo al Ministero dell’Interno.

Art. V – La convention nazionale

1.    La convention nazionale vota la nomina del candidato presidente del consiglio e quella del can­di­da­to a suben­trar­gli. Inoltre, scrive il programma elettorale, dirime le controversie, stabilisce le regole delle liber­tarie successive ed elegge i membri del comitato nazionale.

2.    Su tutte le questioni che riguardano le libertarie la convention è autorità massima. Può pren­de­re qua­­lunque decisione ritenga necessaria, senza alcun tipo di vincolo. Le sue decisioni sono insin­da­cabili.

3.     Una proposta è approvata dalla convention se ottiene la mag­gio­ran­za dei voti dei presenti. Le votazioni sono palesi.

4.   La convention stabilisce le sue stesse regole e procedure, stabilisce le regole delle libertarie succes­sive, e dirime qualunque controversia inerente le libertarie in corso.

5.    Le delegazioni regionali sono formate rispettando fedelmente la volontà popolare degli elettori del partito, coalizione o polo civico, della regione. Una delegazione che non soddisfi questa condizione può essere contestata alla convention.

6.    La legittimità delle delegazioni è decisa dalla convention. Essa risolve le eventuali dispute sulle composizioni delle delegazioni contestate riunendosi in assenza di quelle. Punisce le regioni che sono per qualsivoglia motivo inadempienti, ri­du­­­­cen­do a suo piacimento il loro numero di delegati, o il valore del loro voto. Può an­che ammettere, al posto delle delegazioni contestate, delegazioni alternative. Le delegazioni alter­na­tive possono essere proposte alla convention da chiunque, anche in assen­za di contestazioni. È la convention a stabilire quale delegazione proposta rispetti fedel­men­te la volontà popolare e vada quindi ammessa.

7.   La legittimità di una delegazione è fondata sul riconoscimento da parte delle delegazioni delle altre regioni. In caso di contestazioni reciproche su vasta scala, la convention è costituita da qualunque insieme di delegazioni regionali che si legittimano reciprocamente, selezionate con qualunque me­to­­do garantisca il rispetto della volontà degli elettori, fino al caso estremo di più convention auto­legittimantesi che si ritengano rappresentative dello stesso polo, partito o coalizione.

Art. VI – I delegati

1.     I delegati alla convention rappresentano gli elettori e i candidati alla nomina che si sono impegnati a sostenere.

2.     Nella votazione della nomina, i delegati sono tenuti a votare per il candidato alla nomina che si sono impegnati a sostenere, a meno che questi non li abbia sciolti dal vincolo, nel qual caso possono votare chi vogliono.

3. In tutte le altre votazioni della convention, i delegati hanno completa discrezionalità su come rap­pre­sentare al meglio la volontà degli elettori, e non sono tenuti a seguire le eventuali indicazioni del candidato alla nomina che si sono impegnati a sostenere.

4.    I delegati alla convention provvedono personalmente alle proprie spese di viaggio, vitto e alloggio. Nel caso in cui gli organizzatori abbiano disponibilità di fondi, i delegati possono essere rimborsati del­­le spese sostenute, purché documentate, fino a un massimo uguale per tut­ti.

Art. VII – I lavori della convention

1.     I lavori della convention cominciano il mattino alle ore 9.00 e terminano la sera alle ore 18.00.

2.    Risolte le contestazioni, i delegati discutono ed approvano le eventuali modifiche alle regole delle libertarie, come la sequenza standard, la località della convention successiva, il numero di de­le­gati totali, il numero di delegati di ciascuna regione (tenendo conto, se ritenuto opportuno, della di­versa forza del partito, coalizione o polo nelle diverse regioni), il metodo di calcolo dei delegati as­se­­gnati ai candidati alla nomina nelle varie tappe, eccetera.

3.     Nel caso delle libertarie esclusive dei partiti e/o coalizioni, i delegati discutono ed approvano anche eventuali modifiche alle regole per le candidature alla nomina ed eventuali forme di chiusura delle primarie. In quel caso, specificano le restrizioni all’elettorato ammesso a votare e le regole per la formazione dell’albo degli elettori.

4.     Terminata  la discussione sulle regole, i delegati discutono ed approvano il programma elettorale.

5.     Approvato il programma elettorale, i delegati votano la nomina del candidato presidente del con­si­glio.

6.     Per garantire che la volontà degli elettori sia rispettata anche nel caso in cui il presidente del consi­glio sia impossibilitato a insediarsi, o costretto per qual­sivo­glia motivo alle dimissioni prima della scadenza naturale della legislatura senza possibilità di rein­carico, la convention elegge il candidato a subentrare al suo posto, su proposta del candidato nominato.

7.    Dalle ore 19.00 in poi la convention ospita interventi e comizi. Tra questi, gli interventi del can­di­da­to nominato e del candidato a subentrargli.

8.    Prima di aggiornare i suoi lavori, la convention nomina il comitato nazionale. Raccolti i nomi dei delegati disponibili, stabilisce l’ordine se­con­do il quale essi saranno membri del comitato, avendo cura di alternare per quanto possibile un uomo e una donna. Ciascun membro rimane in carica per una durata di sei mesi. L’ordine è ciclico, per cui dopo che tutti i de­le­ga­ti nominati hanno eser­citato il loro mandato, si ricomincia dall’inizio.

9.     I lavori della convention, gli interventi e i comizi, sono pubblici e possono essere divulgati da chiun­que in qualunque forma e gratuitamente.

10.  I costi della convention gravano sugli organizzatori. Possono esse­­­­re coperti mediante spon­so­riz­za­zio­ni e donazioni. Gli eventuali guadagni spettano agli stessi organizzatori.

Art. VIII – Il comitato nazionale

1.     Il comitato nazionale si occupa delle questioni relative alle libertarie quando la convention non è riunita. È sottoposto alla convention. Agisce su mandato e indicazione della con­ven­tion stessa. Si riunisce telematicamente e prende decisioni con la maggioranza dei due terzi e votazioni palesi.

2.   Il comitato nazionale è composto da delegati alla convention, in numero pari al 5% del totale, ar­ro­ton­­dato in eccesso. Ciascun delegato ricopre l’incarico per sei mesi. Nel caso di rinun­ce, diventano mem­bri i primi delegati non membri che appaiono nell’ordine ciclico stabilito dalla con­vention.

3.    Se il comune incaricato di ospitare la convention rinuncia all’incarico, il comitato na­zio­na­le indi­vi­dua ed approva una località alternativa e/o un or­ganiz­zatore alternativo, anche privato.

4.    Se il candidato a subentrare ottiene l’incarico di formare il governo dal pre­si­dente della repub­blica, il comitato nazionale elegge un nuovo candidato a subentrare, su indi­ca­zio­ne del presidente su­ben­tra­to. Si procede similmente ogni volta che un candidato a subentrare ottiene l’incarico di formare il governo.

5.     I comitati nazionali dei tre partiti, coalizioni o poli che raccolgono più voti nelle libertarie si scam­biano informazioni, con i metodi e tempi che ritengono opportuni, sulle proposte di modifica della sequenza standard formulate dalle rispettive convention. In base a quelle, cercano un accordo per proporre una nuova sequenza standard per le li­ber­ta­rie successive. Se la nuova sequenza pro­po­sta viene approvata dai tre comitati nazionali entra in vigore e sostituisce la precedente. In qua­lun­que altro caso rimane valida la sequenza standard precedente.

6.    La nuova sequenza standard approvata dai comitati nazionali non ha valore di leg­ge, ma di rac­co­man­­dazione. Lo stesso vale per tutte le modifiche alle regole delle liber­tarie approvate dalle con­ven­­­tion.

Art. IX – Il voto

1.     Il Ministero dell’Interno mette a disposizione un sito web, qui chiamato “sito delle libertarie”, in cui sono raccolti i partiti e le coalizioni che usufruiscono di libertarie esclusive, le liste dei can­di­da­ti alla nomina, i link alle loro pagine web personali, i nomi dei candidati delegati che li sostengono, i numeri dei delegati regionali, le date del­­le elezioni primarie re­gio­nali, le sedi dei seggi elettorali, i dettagli sulle opera­zio­ni di voto, i nomi degli scrutatori, i ri­sul­ta­ti delle elezioni primarie regionali, i no­­mi dei delegati eletti, e qua­lun­que altra informazione sia ritenuta utile.

2.     Il comune determina le sedi dei seggi elettorali, distribuite uniformemente sul territorio, in numero pari ad almeno un terzo delle usuali sezioni elet­to­ra­li. Sono preferibili palestre e luoghi con ampi spa­­zi aperti. Le sedi sono comunicate al pubblico tramite il sito web del comune e il sito delle libertarie.

3.     Il comune fornisce urne e schede elettorali. In caso di bisogno gli scrutatori o gli elettori pos­so­no fornirne di propri. Le urne sono contenitori rigidi tra­spa­renti, in modo che sia possibile con­trol­la­re la presenza di schede elettorali dall’esterno. Ai seggi sono presenti zone appartate dove gli elettori possono votare senza essere visti.

4.     L’urna è unica per ogni seggio, posta in un punto ben visibile dietro il banco degli scrutatori.

5.     Un incaricato del comune apre il seggio elettorale alle ore 7.30.

6.    Gli scrutatori sono volontari, iscritti nelle liste elettorali della regione e muniti di un dispositivo pro­prio (quale tablet, smartphone o computer) dotato di connessione internet e brow­ser. Essi si pre­sen­tano all’apertura di un seggio di loro scelta, nella regione di residenza, e dichiarano la loro di­spo­nibilità a fare gli scrutatori.

7.     L’incaricato del comune invia telematicamente i numeri di tessera elettorale degli scru­ta­to­ri al sito delle libertarie, che pubblica i loro nomi. Consegna agli scrutatori le urne e le schede elettorali.

8.     Si vota dalle 8.00 alle 19.00. L’elettore può recarsi a votare in qualunque seggio della regione in cui risiede.

9.    L’elettore si presenta al seggio esibendo la tessera elettorale e un documento di identità. Uno scru­ta­tore tra­smet­te telematicamente il numero di tessera elettorale al sito delle libertarie. Se lo scru­ta­tore riceve conferma che l’elettore non ha già votato, gli consegna una scheda elet­to­rale.

10.  La scheda elettorale consta di un unico foglio di comune car­ta bianca opaca. Una facciata del foglio è vuota, mentre l’altra facciata è divisa in riquadri di uguali dimensioni.

11.  In ciascun riquadro è presente un’intestazione recante il nome del partito, della coalizione o del po­lo, e una riga orizzontale. Nel caso di coalizione è riportato il suo alias e la lista dei partiti che la com­­pongono.

12.  L’elettore vota il candidato alla nomina del partito, coalizione o polo preferito scrivendo il suo no­me sulla riga cor­ri­spon­den­te. Può votare il candidato di un solo partito, coalizione o polo, pena l’an­nul­lamento del voto.

13.  Dopo aver votato, l’elettore piega la scheda elettorale in quattro e la consegna allo scrutatore, che la deposita nell’urna.

14.  Le operazioni di voto sono pubbliche. Qualunque cittadino può presenziare in qualunque mo­men­to, filmare o fotografare e pubblicare in qualsivoglia modo le operazioni di voto e divulgare infor­ma­zio­ni sulle stesse.

15.  Non esiste periodo di silenzio elettorale. La campagna elettorale è permessa anche a urne aperte.

16.  Lo spoglio è pubblico e avviene appena concluse le votazioni. I pre­senti possono fotografare, fil­ma­re e pubblicare in qualsivoglia modo le operazioni di spoglio. Pos­so­no comunica­re i risultati parziali in qualunque momento e in qual­sivoglia forma.

17.  Il voto appartiene all’elettore e non può essere annullato a meno ché non sia possibile fare altri­men­ti (voto multiplo, voti in più riquadri, scritte incomprensibili, ecc.). La segretezza del voto alle elezioni primarie non è un obbligo, ma un diritto. Il voto non è an­nul­la­bile per la presenza di segni di ricono­sci­men­­to, salvo quando è impossibile capire chi è il candidato votato. L’elettore può fotografare la scheda elet­to­rale votata e pubblicarla su internet, anche a urne aper­te. Può anche votare utiliz­zan­do un proprio foglio di car­ta, scrivendoci sopra il nome del can­di­da­to alla nomina e il nome del partito, coalizione o polo cor­ri­spon­dente.

18.  Ogni cittadino presente è controllore delle operazioni di voto e spoglio.

19.  Concluse le operazioni di spoglio, gli scrutatori comunicano i risultati al pubblico presente e li in­via­no telematicamente al sito delle libertarie.

20.  Nel caso le amministrazioni comunali siano in­adem­pienti perqualsivoglia motivo, i cittadini pos­so­no organizzarsi liberamente per convocare elezioni primarie autonome e sottoporre delegazioni alternative al­la convention. In tutti gli altri casi di inadempienza, incertezza o contestazione si procede collo spirito indicato in questa legge.

21.  Le elezioni primarie del giro d’Italia sono per definizione primarie aperte. Tuttavia, i partiti e le coalizioni che usufruiscono di primarie esclusive possono optare per primarie chiuse, restringendo il diritto di voto ad un insieme di elettori determinato con criteri propri. A tale scopo, inviano al sito delle libertarie, con dovuto anticipo, la lista degli aventi diritto al voto, identificati dal numero della tessera elettorale. Tale lista è denominata “albo degli elettori” del partito o coalizione.

22.  Quando lo scrutatore invia al sito delle libertarie il numero di tessera elettorale dell’elettore per verificare se ha già votato o meno, viene informato in automatico della eventuale appartenenza dell’elettore all’albo di un partito o coalizione. Lo scrutatore appone questa informazione, assieme alla propria firma e al proprio numero di tessera elettorale, sulla scheda
elettorale che consegna all’elettore.  Se un elettore appartiene a più albi, lo scrutatore li riporta tutti.

23.  Concluso lo spoglio, le schede elettorali così segnate sono consegnate ai rispettivi i partiti o coa­li­zio­ni per il riconteggio autonomo. Nel caso l’elettore appartenenga a più albi, i partiti decidono au­to­nomamente che valore dare al suo voto.

Art. X – La selezione dei delegati

1.     I voti alle elezioni primarie regionali determinano il numero di delegati regionali che sostengono ciascun candidato alla nomina.

2.     Nelle tappe i-x della sequenza standard, l’assegnazione del numero di delegati ai candidati alla no­mi­­na avviene secondo il metodo proporzionale con il seguente sbarramento crescente: 5% nelle tap­pe i-iv, 10% nel­le tappe v-viii, 15% nelle tappe ix-x. Nelle tappe xi, xii e xiii il 50% dei de­le­gati sono vinti dal primo classificato, mentre il rimanente 50% è distribuito tra gli altri can­­­didati in modo proporzionale con sbarramento al 15%. Nelle tappe xiv, xv e xvi tutti i delegati sono assegnati al primo classificato.

3.     Nelle sequenze accelerata e semiaccelerata le regole di assegnazione dei delegati seguono da quelle relative alla sequenza standard secondo gli accorpamenti di cui ai punti 4 e 5 dell’art. III.

4.     I delegati che sostengono un candidato alla nomina sono selezionati mediante raduni di sostenitori.

5.     I delegati regionali sono ripartiti su base provinciale, in proporzione alla popolazione della pro­vin­cia. Prima e/o dopo le elezioni primarie regionali, il candidato alla nomina convoca pubblicamente e con un anti­ci­po di almeno 5 giorni, un raduno di suoi sostenitori nelle province interessate.

6.     Gli elettori convenuti che desiderano candidarsi a fare i delegati in sostegno del candidato alla no­mi­na si pre­sen­tano e comunicano la loro intenzione agli altri. I partecipanti fanno interventi per espri­me­re le loro posizioni.

7.    Durante e/o dopo la discussione, si procede colle votazioni, in modo palese. Sono eletti i candidati che ricevono la maggioranza dei voti dei presenti. I delegati eletti devono essere per metà uomini e metà donne, sal­vo resti o mancanza di candidati di uno dei due sessi.

8.     Eletti i candidati, i convenuti approvano l’ordine degli stessi, avendo cura di alternare un uomo e una donna. Lo stesso elenco fornisce anche i sostituti dei delegati impossibilitati a partecipare o non ammessi alla convention.

9.     Eventuali posti mancanti sono riempiti con ulteriori raduni post-primarie, seguendo uno schema simile.

10.  Ultimate le procedure di voto, uno o più elettori, scelti dai convenuti, comunicano al sito delle libertarie la lista dei delegati eletti, i numeri delle loro tessere elettorali e i numeri del­le proprie.

11.  Chiunque può filmare, fotografare e divulgare in qualsivoglia modo ciò che avviene nei raduni.

Sostieni il progetto YouCaucus – Libertarie per l’Italia




LIBERTARIE PISA 2018


Istruzioni semplici

Le Libertarie Comunali

Regole delle libertarie

Calendario delle primarie e della convention


Volantino | Stampa e divulga

Rassegna stampa


Cosa ne pensi? Scrivi a

youcaucus@youcaucus.com 

  • Facci conoscere il tuo parere
  • Iscriviti alla nostra mailing list per restare aggiornato
  • Facci sapere se sei interessato a fare da testimonial delle Libertarie (cioè prestarci il tuo volto e il tuo nome) per campagne pubblicitarie informative sui quotidiani e le TV locali
  • Facci sapere se sei interessato a candidarti alla nomina o a delegato

Cerca nel sito

Nel sito Nel web